Il legislatore ha previsto che il procedimento debba essere promosso "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge giugno 1984, n.222", con l'intento di predisporre uno strumento alternativo al processo ordinario di cognizione - da attivarsi soltanto in una fase successiva ed eventuale - per la risoluzione di controversie fondate essenzialmente sulla sussistenza o meno di requisiti di natura sanitaria.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo è subordinata alla preventiva presentazione della domanda amministrativa.
L'Avv. Aloisio garantisce piena assistenza nella presentazione del ricorso e nella successiva fase pregiudiziale.
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